Prescrizione allungata per i crediti dell’amministrazione finanziaria

L’articolo 67 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 (“Cura Italia”) ha previsto la sospensione dei termini per l’attività degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, a causa dell’emergenza COVID-19, ed  in particolare

  1. Sospensione dei termini
    • Sono stati sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Proroga degli accertamenti
    • Gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti d’imposta e liquidazione in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 potevano essere emessi fino al 31 dicembre 2020.
  3. Sospensione della riscossione
    • Sono stati sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I pagamenti sospesi potevano essere effettuati senza sanzioni né interessi entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione.
  4. Effetti sulla decadenza e prescrizione
    • La sospensione dei termini si è estesa anche ai termini di decadenza e prescrizione, allungando di fatto il tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’attività di accertamento.

A questo link troverai il testo integrale della norma https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=5&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20G00034&art.idArticolo=67&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&art.progressivo=0#:~:text=Art.,degli%20uffici%20degli%20enti%20impositori.

Il Decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 della Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente l’applicazione della sospensione dei termini di accertamento tributario introdotta durante l’emergenza COVID-19. In particolare, la Corte ha stabilito che la proroga di 85 giorni prevista dall’articolo 67 del Decreto-Legge n. 18/2020 si applica non solo agli atti in scadenza nel 2020, ma anche a quelli con termini di accertamento pendenti durante il periodo di sospensione, estendendo così l’effetto della proroga alle annualità successive al 2020.

Questa decisione è stata presa in seguito a rinvii pregiudiziali sollevati dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia e Lecce, che avevano richiesto chiarimenti sull’applicabilità della sospensione ai termini di accertamento relativi ad annualità successive al 2020. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili questi rinvii, richiamando l’ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, in cui si affermava che la sospensione dei termini si applica anche alle attività da compiersi oltre l’arco temporale previsto dalla norma, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

In sintesi, la proroga di 85 giorni introdotta durante l’emergenza COVID-19 si estende a tutte le annualità d’imposta i cui termini di accertamento erano pendenti alla data dell’8 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 18/2020.

Più nel dettaglio la Cassazione si è pronunciata , come anticipato, sulla richiesta della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce e quella di Gorizia, che ha posto la seguente questione pregiudiziale:, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”.

All’esame della Corte di Gorizia si è presentato  un procedimento avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di recupero conseguente al disconoscimento del credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997, nel quale era controversa la nullità dell’accertamento perché emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendosi non applicabile, nella specie, la proroga di 85 giorni per l’attività di accertamento introdotta, durante il periodo emergenziale Covid-19, dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce ha sollevato, con ordinanza del 19 novembre 2024, un’identica questione pregiudiziale, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU nel quale il contribuente ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per notifica tardiva, in quanto effettuata oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, non ritenendo applicabile, nel caso in esame, la proroga di 85 giorni prevista dal predetto art. 67.

Il dubbio interpretativo che le Corti territoriali hanno chiesto di dirimere alla Corte di Cassazione, dipendeva da due opposti indirizzi giurisprudenziali in ordine all’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 del decreto legge n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l’applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020; viceversa, un opposto indirizzo seguiva la tesi dell’applicabilità della sospensione di cui all’art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione (Prima Sezione)  con la sua ordinanza  15 gennaio 2025, n. 960, con cui il supremo collegio  ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.  E ciò in quanto tale conclusione è conforme al dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67, con l’espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall’ art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

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