L’art. 1 della legge 742 del 1969 dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale.
La finalità di questa disposizione è finalizzata ad assicurare un’omogenea attività agli operatori (giudici, avvocati, cancellieri) che sospendono e riprendono contemporaneamente l’attività giudiziaria.
Non deve però ritenersi che i tribunali, e gli uffici giudiziari in generale, siano “chiusi”, o sospendano comunque le attività o i swervizi, in quanto le cancellerie e le segreterie devono essere aperte al pubblico per “cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari” (art. 162, Legge 1196 del 1960).

Volendo semplificare, si potrebbe dire che per tutto il mese di agosto le attività ordinarie vengono “congelate”.
Ciò significa, ad esempio, che i termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione e se un termine che dovesse scadere in questo arco di tempo, andrà posticipato (o anticipato se il termine fosse a ritroso) come se il calendario non contemplasse il mese di agosto: la proposizione di un appello, scadente il 15 agosto pertanto andrà a scadere il 15 di settembre.
Abbiamo detto che la sospensione opera genericamente per le questioni ordinarie: l’istituto non opera pertanto nel campo del diritto sostanziale, quale ad esempio la denuncia di vizi di un bene acquistato, che soggiace al termine di otto giorni. Così, ancora, ad esempio, il termine per l’adempimento di un contratto, o nell’ambito del diritto penale per la proposizione della querela. La querela deve infatti essere improrogabilmente proposta entro tre mesi dal giorno della notizia di reato.

Numerose eccezioni, inoltre, si riferiscono al campo del diritto processuale.
Ad esempio, nell’ambito del processo civile, non sono soggette a sospensione feriale le cause aventi ad oggetto un assegno alimentare, ovvero quelle aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori; le fasi sommarie dei procedimenti di sfratto e convalida; le opposizioni agli atti esecutivi; i giudizi cautelari civili quali sequestri, azioni possessorie, provvedimenti d’urgenza); le controversie in materia di lavoro; i procedimenti per alimenti, diritto all’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati e quelli per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi in ambito familiare.

In materia penale, a titolo esemplificativo, la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare – qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini -, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni.

Quanto sin’ora esposto renderà chiaro che se “i tribunali non chiudono”, allo stesso tempo, neppure “gli avvocati chiudono lo studio”. A maggior ragione al giorno d’oggi, poiché con i mezzi di comunicazione di cui disponiamo, gli avvocati sono sempre costantemente reperibili dai propri clienti.
La professione di avvocato oggi non può essere svolta se non grazie alla partecipazione di una squadra affiatata di professionisti competenti, che possano garantire anche nel periodo estivo una efficace e tempestiva tutela ai propri assistiti, che rendano sempre disponibile la propria attività per le questioni urgenti e indifferibili nelle materie non soggette alla sospensione feriale.
Un periodo di riposto estivo offre certamente agli avvocati l’opportunità di allentare la pressione, permettendo loro di tornare all’opera con rinnovato vigore e motivazione.

Così, oltre a garantire l’assistenza per gli affari urgenti, i professionisti possono dedicarsi allo studio e all’approfondimento di questioni di particolare rilevanza, riflettere su strategie future, ed ovviamente dedicarsi all’approfondimento di novità legislative o giurisprudenziali, dovendo sempre tenere alto il livello del proprio aggiornamento professionale.